Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1984 al 22 dicembre 2008. 356 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Perdita di titoli nominativi (legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 1)

tolto: Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi. Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, con nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto e' considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti dell'Amministrazione del debito pubblico. Dopo effettuata l'operazione, l'amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale. Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, se nominativo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorita' giudiziaria. La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma puo' essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti od a provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche nel caso in cui, contemporaneamente alla denunzia di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi, sia domandato il tramutamento al portatore dei titoli stessi. In tal caso, nel termine indicato nel quarto comma, chiunque ritenga di essere stato leso puo' presentare apposita documentata denunzia, con firma autenticata, all'Amministrazione, che ne informa l'autorita' giudiziaria. Le stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti di perdita di titoli nominativi gia' rimborsabili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art53 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari