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( ((Titoli al portatore) 1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. 2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'articolo 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. 3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. 4. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente. 5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. 6. L'Amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi)).

Testo in vigore dal 5 settembre 1993 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 settembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1963 al 5 settembre 1993. 13 parole tolte, 139 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: ( Titoli al portatore tolto: (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 85)

aggiunto: ) 1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. aggiunto: 2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. tolto: In aggiunto: Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'articolo 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. 3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. 4. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente. 5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. tolto: L'Amministrazione del debito pubblico aggiunto: 6. L'Amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art51 · fonte del testo

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