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[1]Titoli al portatore (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 85)

[2]I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 5 settembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art51 · fonte del testo

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