Art. 36 — (R) Informativa alla CONSOB

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La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. (R). La CONSOB puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attivita' di cui al comma 1. La CONSOB informa tempestivamente il Tesoro e la Banca d'Italia dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R).

Testo in vigore dal 9 marzo 2004 al 3 aprile 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art36 · fonte del testo

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