Art. 2 — (L-R) Definizioni

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Nel presente decreto si intendono per:

  • a)strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
  • b)Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
  • c)Tesoro: Dipartimento del tesoro;
  • d)Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • e)Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
  • f)Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
  • g)debito pubblico interno: prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
  • h)debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
  • i)Fondo: ((il)) "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
  • l)((conto disponibilita': il conto "disponibilita')) del Tesoro per il servizio di tesoreria";
  • m)titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • n)titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari;
  • o)prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
  • p)intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;
  • q)ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
  • r)societa' di gestione accentrata: le societa' di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
  • s)societa' gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.;
  • t)capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
  • u)sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
  • v)separazione cedolare: operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
  • z)mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;
  • aa)ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
  • bb)valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria (L-R).

Testo in vigore dal 1 gennaio 2015 al 26 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 1 gennaio 2015. 9 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

i) Fondo: tolto: conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato aggiunto: il "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";

l) tolto: Conto aggiunto: conto disponibilita': il conto "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art2 · fonte del testo

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