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I bilanci predisposti della giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto ((la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco)) sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformita' alla designazione di ciascun gruppo. ((I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformita' alla designazione di ciascun gruppo)). ((Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione e' adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimita' dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente)). ((Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimita' su una proposta conclusiva,)) il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti. Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente. Le decisioni ((di cui ai commi quinto e sesto)) del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa ne' a ricorso davanti la Corte costituzionale. Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio puo' essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimita' concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto. Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa e' data da un organo a livello regionale. Detto organo non puo' modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ((ai commi terzo, quarto, quinto e sesto)) del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2017 al 23 giugno 2026

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 247/2017

    Parametro
    29 novembre 2017

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali); riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale d…

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 224/2015

    Parametro
    5 novembre 2015

    riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Art. 136 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 15 dicembre 2017. 20 parole tolte, 136 parole aggiunte.

… gruppi linguistici. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti tolto: di ciascun gruppo linguistico aggiunto: del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri … fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformita' alla designazione di ciascun gruppo. tolto: La commissione di cui al comma precedente aggiunto: I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformita' alla designazione di ciascun gruppo. Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, tolto: deve aggiunto: devono stabilire, con decisione vincolante per il tolto: consiglio aggiunto: Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli aggiunto: di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione e' adottata a maggioranza semplice aggiunto: dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimita' dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente. Se nella commissione aggiunto: di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza aggiunto: o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimita' su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale … normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente. Le decisioni di cui tolto: al quarto e quinto comma aggiunto: ai commi quinto e sesto del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa ne' a ricorso davanti … capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto tolto: e quintoaggiunto: , quinto e sesto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art84 · fonte del testo

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