Corte costituzionale

Sentenza n. 611/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei

Ministri notificati rispettivamente il 14 marzo 1986, il 29 settembre

1986, il 9 gennaio 1987 e il 7 febbraio 1987, depositati in

Cancelleria il 28 marzo 1986, il 7 ottobre 1986 il 19 gennaio 1987 e

il 24 febbraio 1987 ed iscritti ai nn. 18 e 41 del Registro 1986 e ai

nn. 2, 5 e 6 del Registro 1987 per conflitti di attribuzione

sollevati nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige a seguito

della pubblicazione delle delibere dell'Organo Regionale di riesame

dei bilanci e dei rendiconti consuntivi della Regione stessa 30

dicembre 1985, n. 33; 18 luglio 1986, n. 34; 3 novembre 1986, n. 35;

22 dicembre 1986, n. 37; 25 novembre 1986, n. 36; rispettivamente

avvenuta sul Bollettino ufficiale regionale n. 2 del 14 gennaio 1986,

n. 32 del 29 luglio 1986, n. 50 dell'11 novembre 1986, n. 1 del 7

gennaio 1987 e n. 55 del 9 dicembre 1986;

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l'Avv. Umberto Pototschnig per la

Regione Trentino-Alto Adige;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 14 marzo 1986, e depositato il 18

marzo 1986 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, in

relazione al fatto che quest'ultima ha pubblicato sul Bollettino

ufficiale regionale del 14 gennaio 1986 n. 7, senza previamente

comunicarla al Commissario del Governo e promulgarla, la delibera

dell'"Organo regionale di riesame" (n. 33 del 30 dicembre 1985), con

la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione

stessa per l'esercizio dell'anno 1986.

1.1. - Dopo aver richiamato l'art. 84, u.c., St. T.A.A., il quale

stabilisce che, quando nella votazione della legge di approvazione

dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione non si

raggiunge il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della

provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano,

"l'approvazione stessa è data da un organo regionale" e dopo aver

ricordato che con d.P.R. 28 marzo 1975 n. 470 (norme di attuazione

dello Statuto) si è provveduto a istituire a tal fine un "Organo

regionale di riesame" composto da tre elettori del Consiglio

Regionale nominati dal Presidente del Consiglio medesimo (di cui uno

designato dalla provincia di Trento, un altro da quella di Bolzano e

un terzo, con funzioni di presidente, scelto dai due membri già

designati), l'Avvocatura dello Stato rileva che, essendosi fatto

ricorso alla procedura appena menzionata in relazione

all'approvazione dei bilanci per il 1986, la relativa delibera

dell'"Organo regionale di riesame", anziché esser promulgata dal

Presidente della Regione, è stata direttamente pubblicata nel

Bollettino ufficiale. Secondo il ricorrente tale comportamento -

peraltro riscontratosi anche in occasioni precedenti, pur con una

prassi tutt'altro che costante - risulta lesivo delle attribuzioni

statali in quanto impedirebbe al Governo l'esercizio del potere di

rinvio del disegno di legge per il riesame, nonché quello di ricorso

presso la Corte costituzionale per il controllo di costituzionalità

della legge eventualmente riapprovata ( ex art. 55 St. T.A.A.).

A sostegno della propria posizione, il Presidente del Consiglio

ricorda, innanzitutto, che l'art. 84 St. T.A.A., aprendosi con il

principio generale che i bilanci e i rendiconti della regione sono

approvati con legge regionale, intende riferirsi anche ai

procedimenti speciali di approvazione previsti, l'uno, nell'ultimo

comma (ed è quello qui in contestazione), l'altro nei commi 3 e 8

dello stesso articolo. Tanto ciò è vero, secondo il ricorrente, che

anche per l'ultima delle procedure menzionate - per la quale, in caso

di mancato raggiungimento della maggioranza di ciascun gruppo

linguistico sui singoli capitoli di bilancio, la relativa decisione

è affidata a una commissione paritetica di quattro consiglieri e, in

ultima istanza, a un "lodo arbitrale" della Sezione autonoma del TAR

di Bolzano (non soggetto a impugnazione o a ricorso) - è previsto

espressamente che, limitatamente ai capitoli approvati con le

procedure così definite, il Governo può rinviare o impugnare la

legge di approvazione del bilancio "solo per motivi di illegittimità

concernenti violazioni della Costituzione e del presente Statuto"

(art. 84 St. T.A.A., comma 8°).

In secondo luogo, il ricorrente rileva che l'art. 7 della legge 19

maggio 1976 n. 335, pur non riferendosi in modo specifico ai bilanci

della Regione resistente, ha ribadito il principio dell'approvazione

con legge dei bilanci regionali e del relativo potere di controllo

del Governo attraverso il rinvio per il riesame e il ricorso presso

la Corte costituzionale.

Collateralmente, poi, l'Avvocatura dello Stato ricorda come questa

Corte, con sentenza n. 57 del 1957, ha accolto un ricorso della

Provincia di Bolzano avverso la procedura speciale di approvazione

dei bilanci, allora affidata al Ministro dell'Interno, per l'ipotesi

di non raggiungimento della maggioranza dei consiglieri della

Provincia di Trento e di quella dei consiglieri della Provincia di

Bolzano. La riconosciuta natura legislativa, che peraltro allora

sollevò dubbi per l'imputazione dell'approvazione ad un organo

statale (dubbi oggi svaniti stante la natura regionale dell'"Organo

di riesame"), non fu di impedimento, nell'ipotesi, per entrare nel

merito del ricorso. Pertanto, conclude il ricorrente, non dovrebbero

esservi dubbi neppure sull'ammissibilità del conflitto, tanto più

che questa Corte ha già conosciuto nel merito, riconoscendolo

fondato, anche un conflitto di attribuzione sollevato contro un atto

di promulgazione di legge regionale (sent. n. 40 del 1977).

1.2. - Nelle sue controdeduzioni, depositate il 28 marzo 1986, la

Regione Trentino Alto Adige non contesta i fatti, come asseriti dal

ricorrente. Ricordando, anzi, l'incertezza della prassi esistente in

materia - con ben tre casi conformi all'ipotesi in contestazione ed

uno in cui si è proceduto a "promulgazione" da parte del Presidente

regionale - la resistente interpreta il silenzio dell'art. 84, u.c.,

St. T.A.A. sul valore da assegnare alla delibera dell'"Organo

regionale di riesame", non già come un rinvio in bianco alle norme

di cui all'art. 55 dello stesso Statuto, (rinvio ed eventuale

ricorso) ma come una lacuna vera e propria, sulla quale la regione

auspica un intervento chiarificatore di questa Corte, volto a

risolvere direttamente la questione o a rinviarla al legislatore

costituzionale.

La resistente sottolinea, peraltro, che, ove si estendessero alla

delibera di cui all'art. 84 u.c. le disposizioni relative al rinvio e

all'impugnazione degli atti legislativi, si perverrebbe a un vicolo

cieco: se la si rinviasse al Consiglio regionale, l'intero

procedimento di approvazione potrebbe bloccarsi per il persistente

mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 84 St.

T.A.A.; se la si rinviasse all'"Organo regionale di riesame", si

attribuirebbe a tale organo il compito di arbitrare non già i

rapporti tra i consiglieri di Trento e i consiglieri di Bolzano, ma

piuttosto quelli tra regione e Governo centrale. Su questa base la

resistente avanza il dubbio che la mancanza della previsione del

controllo sulla delibera ex art. 84, u.c., abbia, dunque, una qualche

coerenza e giustificazione.

2. - Con quattro ricorsi, notificati, rispettivamente, il 29

settembre 1986, il 9 gennaio 1987 e, due di essi, nella stessa data

del 7 febbraio 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato identici

conflitti di attribuzione in relazione alla pubblicazione, senza

previa comunicazione al Commissario del Governo e promulgazione,

delle delibere dell'"Organo regionale di riesame" dei bilanci e dei

rendiconti che vanno dal n. 34 al n. 37 del 1986 (segnatamente: n. 34

del 18 luglio 1986, n. 35 del 3 novembre 1986, n. 36 del 25 novembre

1986, n. 37 del 22 dicembre 1986, rispettivamente pubblicate nei

Bollettini ufficiali della Regione nn. 32, 50 e 55 del 1986, nonché

n. 1 del 1987).

Nel merito le parti si richiamano agli atti di causa presentati

per il conflitto di attribuzione ricordato ai punti precedenti.

La Regione Trentino Alto Adige solleva, però, eccezione di

inammissibilità relativamente al ricorso notificato il 29 settembre

1986 contro la predetta delibera n. 34 del 18 luglio 1986. A suo

giudizio, tale ricorso è stato notificato tardivamente, e cioè nel

62° giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della

Regione, avvenuta il 29 luglio 1986.

Contro tale eccezione l'Avvocatura dello Stato formula due

distinti argomenti. Innanzitutto ricorda che, non essendo prescritta

da alcuna norma vigente, la pubblicazione delle delibere dell'"Organo

regionale di riesame" dei bilanci e dei rendiconti non rientra fra

quelle obbligatorie, le quali sono le uniche, secondo la sentenza n.

104 del 1972 di questa Corte, a comportare la decorrenza del termine

di impugnazione di cui all'art. 39 della legge n. 87 del 1953. In

secondo luogo, l'Avvocatura dello Stato osserva che, a norma del

predetto art. 39, c.p.v., e dell'art. 2 del regolamento per la

procedura davanti al Consiglio di Stato, cui rinvia l'art. 22 della

stessa legge n. 87 del 1953, la pubblicazione non può essere

considerata strumento sufficiente per l'effettiva conoscibilità

dell'atto quando sia prescritto un procedimento particolare. E,

poiché, l'art. 57 u.c. St. T.A.A. prescrive che copia del Bollettino

ufficiale sia inviata al Commissario del Governo, si deve supporre

che si è in presenza di uno di quei procedimenti particolari, che

nella specie si è concluso il 2 agosto 1986, come risulta dalla

comunicazione dell'8 novembre 1986 del Commissario del Governo

(allegata alla memoria). Considerato in diritto

1. - I giudizi di cui in epigrafe vanno riuniti per identità del

loro oggetto al fine di essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Va innanzitutto accolta l'eccezione di inammissibilità per

irricevibilità del ricorso (reg. confl. n. 41 del 1986) per

conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri contro la Regione Trentino Alto Adige, in relazione alla

pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del 29 luglio 1986

della delibera n. 34 del 18 luglio 1986, adottata dall'"Organo

regionale di riesame" dei bilanci e dei rendiconti. Poiché il

predetto ricorso è stato notificato il 29 settembre 1986, a distanza

di sessantadue giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale

della delibera da cui ha origine il relativo conflitto di

attribuzione, esso deve ritenersi inammissibile per violazione dei

termini di impugnazione di cui all'art. 39 cpv., della legge 11 marzo

1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale).

Quando, infatti, per un determinato atto la pubblicazione sul

giornale ufficiale - sia questo la Gazzetta Ufficiale dello Stato

ovvero il Bollettino ufficiale della Regione - è richiesta ad

substantiam actus, nel senso che ne costituisce una fase essenziale

di integrazione dell'efficacia, ogni altra forma di conoscenza legale

dell'atto stesso assume un carattere sussidiario o eccezionale. Non

è, pertanto, un sufficiente criterio dirimente il carattere

obbligatorio o meno della pubblicazione nel giornale ufficiale, ben

potendo riconoscersi positivamente tale carattere anche ad atti la

cui inserzione nel Bollettino o nella Gazzetta abbia uno scopo di

mera pubblicità. Ciò che rileva, come s'è detto, è il

riconoscimento da parte dell'ordinamento di un rapporto di

coessenzialità tra la pubblicazione nel giornale ufficiale di un

determinato atto e la produzione, da parte di quest'ultimo, dei suoi

effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza legale.

Sotto tale profilo, non c'è dubbio che, come questa Corte ha già

avuto modo di osservare (sent. n. 132 del 1976), l'art. 39, cpv.,

della legge n. 87 del 1953 si richiama al medesimo criterio posto a

base delle disposizioni disciplinanti i termini di impugnazione in

materia di giustizia amministrativa (art. 2 r.d. 17 agosto 1907, n.

642, art. 19, l. 6 dicembre 1971, n. 1034). Quando un atto ufficiale

possiede una natura normativa e non è comunque diretto a destinatari

determinati e, come tale, non può non avere un'efficacia

indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto (o, peggio

ancora, da ufficio a ufficio), la sua pubblicazione nel giornale

ufficiale è assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra

forma di conoscenza legale.

Nel caso di specie, pertanto, pur a voler prescindere dallo

specifico valore formale da riconoscere alla delibera dell'organo

speciale di cui all'art. 84, u.c., St. T.A.A., dal momento che si

tratta di una decisione approvativa dei bilanci o dei rendiconti

regionali si è indubbiamente in presenza di un atto "normativo" o,

comunque, non avente destinatari determinati. E poiché, come tale,

è un atto insuscettibile di comunicazione, la sua conoscenza legale

decorre, senza dubbio alcuno, dalla sua pubblicazione sul Bollettino

ufficiale, e non già, come pretende l'Avvocatura dello Stato, dal

successivo invio di tale Bollettino al Commissario del Governo. Tale

invio, infatti, se è disposto dall'art. 57, u.c., St. T.A.A. al fine

di migliorare la circolazione delle informazioni tra apparati

pubblici, non ha tuttavia alcun rilievo ai fini della conoscenza

legale di atti come quelli qui in considerazione.

3. - Entrando nel merito dei restanti quattro ricorsi dall'analogo

contenuto, deve comunque riconoscersi la fondatezza della doglianza

della Presidenza del Consiglio. È infatti vero che, a causa della

pubblicazione diretta nel Bollettino Ufficiale della delibera

dell'"Organo regionale di riesame" dei bilanci, nonché della

conseguente omissione tanto della comunicazione al Commissario del

Governo quanto della promulgazione della stessa, ne risulta leso

l'esercizio del potere di controllo (mediante rinvio per riesame) e

dell'eventuale tutela di fronte alla Corte costituzionale (o alle

Camere) attribuito al Governo dall'art. 55 St. T.A.A. in relazione

agli atti legislativi della Regione.

3.1. - La decisione dei conflitti di attribuzione proposti

all'esame di questa Corte con i presenti giudizi dipende logicamente

dalla previa definizione del valore o rango formale da riconoscere

alla delibera dell'"Organo regionale di riesame", di cui all'art. 84,

u.c., St. T.A.A., con la quale si procede, quando ne ricorrono le

condizioni, all'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari

della Regione Trentino Alto Adige.

A dire il vero, qui si è in presenza di un particolarissimo

organo deliberante e di un'altrettanto particolare procedura

decisionale, la cui previsione è legata alla peculiare struttura

della Regione Trentino Alto Adige, tanto sotto il profilo

istituzionale quanto sotto quello della composizione etnica della

stessa. Queste peculiarità hanno indotto il legislatore

costituzionale a prevedere, in sede statutaria, particolari

procedure, le quali potessero essere in grado di aggregare i

necessari consensi richiesti per l'approvazione di atti di

fondamentale significato per la vita politica, costituzionale e

amministrativa della Regione, quali sono i bilanci e i rendiconti

finanziari.

Il principio di fondo su cui è imperniato l'art. 84 St. T.A.A. è

quello posto a base del costituzionalismo moderno e comune a ogni

ordinamento democratico: cioè che i bilanci e i rendiconti

finanziari vanno approvati con legge (comma primo). Tuttavia, la

particolare tutela assicurata ai gruppi linguistici e la peculiare

struttura istituzionale della Regione, che si compone di due Province

autonome dotate di competenze legislative omologhe, hanno suggerito,

in materia di deliberazione delle leggi di bilancio, una complessa

disciplina statutaria che prevede maggioranze legislative

qualificate. Più precisamente, mentre nei commi da 2 a 8 dell'art.

84 sono stabilite particolari procedure di approvazione dei singoli

capitoli di bilancio, dirette a ottenere le maggioranze concorrenti

dei due gruppi linguistici principali, invece nell'ultimo comma dello

stesso articolo (che è quello coinvolto nella decisione del presente

conflitto), si prevede che l'approvazione dei bilanci e dei

rendiconti finanziari debba avvenire con il concorso della

maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quella dei

consiglieri della provincia di Bolzano.

Dal momento che, quando si richiedono maggioranze concorrenti,

c'è la possibilità che l'una o l'altra, o persino ambedue, non si

formino, l'art. 84 St. T.A.A. prevede alcuni meccanismi di

risoluzione dell'eventuale situazione di stallo. Così, mentre nel

caso di mancato accordo sui singoli capitoli la composizione del

conflitto è demandata a una commissione paritetica formata da

quattro consiglieri regionali, che, ove fallisse, deve ricorrere

all'arbitrato della sezione autonoma del TAR di Bolzano (la quale

decide con un "lodo arbitrale" inoppugnabile), al contrario, nel caso

di non raggiungimento delle maggioranze prescritte per l'approvazione

dei bilanci e dei rendiconti, la risoluzione definitiva è

direttamente affidata, come si è già detto, allo speciale "Organo

regionale di riesame" introdotto dalle norme di attuazione sulla base

dell'ultimo comma dell'art. 84 dello Statuto. Il ruolo di

quest'ultimo come istanza arbitrale di risoluzione definitiva

dell'eventuale conflitto sui bilanci si rispecchia anche nella

composizione dell'organo. Esso, infatti, è formato da tre persone

(aventi i requisiti di elettore per il Consiglio regionale), di cui

due sono i rappresentanti, rispettivamente, dei consiglieri eletti

nella Provincia di Trento e di quelli eletti nella Provincia di

Bolzano, mentre il terzo, che funge da presidente del collegio, viene

successivamente scelto di comune accordo dai primi due. È evidente

che la procedura speciale prevista dall'art. 84, u.c., St. T.A.A., di

cui le delibere dell'"Organo regionale di riesame" che stanno

all'origine del presente conflitto sono l'atto finale, va definita

come un sub-procedimento eventuale, inserito, in caso di disaccordo

fra i consiglieri delle due province, nel processo di approvazione

legislativa dei bilanci e dei rendiconti finanziari. D'altra parte,

tanto la composizione e il funzionamento dell'Organo di riesame,

quanto le modalità d'azione e la forma dell'atto finale di

deliberazione, più che le caratteristiche di un corpo legislativo o

di un organo politico, rievocano le fisionomie di un collegio

arbitrale. Di qui deriva la natura particolarissima della procedura

in contestazione e del suo atto finale, per la cui definizione il

Governo ha adito questa Corte.

3.2. - Per la determinazione del valore, o rango formale, della

delibera dell'"Organo regionale di riesame" con cui si approvano i

bilanci regionali, ai sensi dell'art. 84, u.c., St. T.A.A., occorre

verificare:

a) se si tratta di atto che, per la provenienza da un organo

abilitato a produrre diritto, se pure in via eccezionale o anche

provvisoria, e per la natura specifica dell'atto stesso, possa essere

qualificato come fonte normativa;

b) se il particolare potere di produzione normativa in

questione abbia una base costituzionale, nel senso che sia legato da

un rapporto di condizionalità rispetto a norme di rango

costituzionale, tale da esser definito da queste nella sua

abilitazione a produrre diritto ed, eventualmente, nel suo ambito e

nei suoi limiti di competenza;

c) se il livello, o rango normativo, in cui l'atto in questione

è costituzionalmente collocato è quello proprio delle leggi

(regionali), cioè quello primario, di modo che sia da queste

abrogabile oppure possa comunque porsi rispetto ad esse in un

rapporto di astratta "sostituibilità" (nel caso di fonti atipiche).

In relazione al primo punto, va sottolineato che l'art. 84, u.c.,

St. T.A.A., attribuisce all'"Organo regionale di riesame" la

specifica competenza di approvare i bilanci o i rendiconti finanziari

ogni volta che nel Consiglio regionale non riesca a formarsi la

maggioranza qualificata richiesta dallo stesso articolo: "se tale

maggioranza non si forma - dice espressamente la disposizione citata

- l'approvazione stessa è data da un organo di livello regionale".

In altre parole, la delibera dell'"Organo regionale di riesame" ha

lo stesso contenuto dispositivo proprio della legge di bilancio. Come

tale, essa vanta la struttura normativa particolare di una legge

"formale", nel senso che, pur non essendo costitutiva di diritti o di

doveri per la generalità dei cittadini e, pertanto, pur non potendo

apportare innovazioni alle leggi "sostanziali" (come questa Corte ha

ribadito sin dalla sent. n. 66 del 1959), incide sulle posizioni

soggettive degli organi preposti alla gestione e al maneggio del

denaro pubblico, qualificandone giuridicamente il comportamento. Al

pari della legge di bilancio, dunque, la delibera dell'organo di cui

all'art. 84, u.c., possiede i caratteri strutturali di una fonte

normativa, non essendo più sostenibile la teoria ottocentesca che ne

negava i caratteri in base all'antiquato duplice presupposto che gli

uffici pubblici non potessero vantare posizioni soggettive

particolari e distinte rispetto a quelle dell'ente di cui sono parte

e che, pertanto, si potessero qualificare come fonti normative

soltanto quegli atti o quei fatti produttivi di posizioni giuridiche

soggettive nella generalità dei cittadini.

Nello stesso tempo occorre considerare l'approvazione dei bilanci

ex art. 84, u.c., St. T.A.A., anche se compiuta da un organo speciale

operante al posto delle assemblee consiliari, viene direttamente

impugnata al Consiglio regionale sul quale ricadono immediatamente

gli effetti prodotti dalla delibera di cui al medesimo art. 84,

senz'alcun bisogno peraltro di ratifica o di conversione. Ciò induce

a ritenere che lo speciale organo di riesame dei bilanci è chiamato

dallo Statuto ad esercitare sostitutivamente un potere normativo

proprio del Consiglio regionale, avente pertanto gli stessi caratteri

e far natura di quest'ultimo.

In secondo luogo, non può esservi dubbio alcuno che la

particolare competenza normativa appena descritta abbia la sua

specifica base in norme di rango costituzionale. L'art. 84, u.c., St.

T.A.A., pur se in termini tutt'altro che perspicui e in modo

palesemente lacunoso, non soltanto ne prevede l'astratta

possibilità, ma ne definisce anche il contenuto, l'ambito di

operatività ed i limiti di competenza (tale delibera non può

infatti modificare le decisioni prese con la speciale procedura di

cui ai commi 4° e 5° in ordine ai capitoli di bilancio), ponendola

chiaramente in parallelo con la competenza riservata dal primo comma

dello stesso articolo al Consiglio regionale, concernente

l'approvazione con legge dei bilanci e dei rendiconti finanziari. Al

pari di quest'ultima, pertanto, essa si pone in un rapporto di

diretta derivazione da norme di rango costituzionale, dalle quali è

definita nella sua capacità di produrre diritto in particolari

condizioni ed entro precisi limiti.

Infine, appare altresì evidente che il livello normativo nel

quale è collocata la delibera di cui all'art. 84, u.c., è lo stesso

della legge di bilancio, essendo chiaramente concepita dalla norma

che la prevede come un atto integralmente sostitutivo della legge di

approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione.

Si tratta, più precisamente, di una competenza tipica di carattere

surrogatorio, nel senso che, ove non si producano le necessarie

condizioni di consenso per l'adozione della legge di bilancio, si

provvede alla medesima approvazione con la delibera dello speciale

"Organo regionale di riesame", la quale assume pertanto lo stesso

rango primario riconosciuto alla legge di bilancio. Tale conclusione,

del resto, trova ulteriore conferma nel rilievo precedentemente

compiuto, relativo alla diretta imputabilità degli effetti della

delibera di cui all'art. 84, u.c., in capo al Consiglio regionale,

quale organo di approvazione per via legislativa dei bilanci.

In conclusione, trattandosi di un atto normativo, posto in essere

nell'esercizio di un potere abilitato a produrre diritto da norme

costituzionali e collocato in un rango primario, sussistono tutti i

presupposti, quantomeno ai fini della determinazione del regime dei

controlli, per poter qualificare la delibera di approvazione dei

bilanci e dei rendiconti, di cui all'art. 84, u.c., St. T.A.A., come

atto avente lo stesso valore della legge regionale, anche se frutto

di una competenza atipica e del tutto eccezionale, legata alla

particolare struttura istituzionale della Regione Trentino Alto

Adige. Si tratta, più precisamente, di un atto che, per espressa

disposizione dell'art. 84, u.c., sta in luogo dell'approvazione

consiliare, nel senso che lo speciale "Organo regionale di riesame"

in presenza di determinate circostanze è costituzionalmente

chiamato, ad approvare i bilanci in sostituzione delle assemblee

consiliari, esercitando così, in via del tutto eccezionale, una

competenza che è normalmente riservata all'esclusivo potere delle

assemblee stesse.

3.3. - Sulla base della predetta ricostruzione deve concludersi

che la delibera dell'"Organo regionale di riesame" con cui si

approvano in via eccezionale i bilanci e i rendiconti finanziari

della regione deve avere lo stesso trattamento giuridico della legge

di bilancio. Essa, pertanto, una volta adottata, va comunicata al

Commissario del Governo in Trento e va promulgata trenta giorni dopo

la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio

regionale, a norma dell'art. 55 St. T.A.A. In quest'ultimo caso, ove

la riapprovazione dei bilanci o dei rendiconti finanziari avvenga a

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale sempreché

vi sia stato il voto favorevole sia della maggioranza dei consiglieri

di Trento, sia di quella dei consiglieri di Bolzano -, la legge va

promulgata salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della

nuova approvazione, il Governo non promuova questione di legittimità

di fronte alla Corte Costituzionale (o quella di merito, per

contrasto di interessi, davanti alle Camere).

Contro tale soluzione non valgono le obiezioni della regione

resistente, secondo le quali la "lacuna" relativa alla mancanza di

un'espressa previsione del controllo governativo sulla delibera dello

speciale "Organo regionale di riesame" avrebbe una sua ragion

d'essere. Il suo significato risiederebbe, a giudizio della regione,

nella volontà di evitare sia una duplicazione del controllo rispetto

a quelli già previsti nei commi precedenti dallo stesso articolo,

sia l'eventualità di una situazione "bloccata" (nel caso che in sede

di riapprovazione non si raggiunga la maggioranza qualificata

prescritta per le leggi di bilancio).

Va premesso, innanzitutto, che nel caso non è affatto appropriato

parlare di lacuna, poiché, una volta che la delibera di cui all'art.

84, u.c., St. T.A.A. sia ritenuta un atto legislativo, scatta

automaticamente nei suoi confronti l'applicabilità dell'art. 55

dello stesso Statuto, che si riferisce appunto a tutti gli atti di

valore legislativo della regione. Inoltre deve escludersi del tutto

la conseguenza che, accettata l'interpretazione che riconosce valore

legislativo alla delibera di cui all'art. 84, u.c., con ciò stesso

si ipotizza un'impropria duplicazione del controllo governativo sul

bilancio regionale, poiché, mentre i commi precedenti dell'art. 84

si riferiscono all'ipotesi di controllo o di impugnazione dei singoli

capitoli di bilancio (ove approvati con la speciale procedure ex art.

84, commi 2 e 8), l'ultimo comma dello stesso articolo va riferito

invece alla diversa ipotesi di controllo o di impugnazione del

bilancio come tale. Né, infine, può paventarsi un'insuperabile

situazione di "blocco", ove non si producessero nel Consiglio

regionale le maggioranze prescritte in sede di riesame, a seguito del

rinvio della speciale delibera di bilancio eventualmente compiuto dal

Governo. In tale caso, infatti, non accadrebbe nulla di imprevisto,

poiché si applicherebbero le norme e le conseguenze ordinariamente

riferibili al caso in cui i bilanci non risultassero approvati dal

Consiglio regionale.

Del resto, pur ammettendo per ipotesi tutte le incongruenze che si

pretende di vedere di fronte a una norma invero del tutto eccezionale

e finanche insolita, resta il fatto che esse sarebbero ben poca cosa

davanti alla ben più grave incongruenza che si produrrebbe nel caso

di una risoluzione opposta a quella qui data: vale a dire che proprio

gli atti legislativi più importanti per la vita e il funzionamento

della regione, cioè quelli di approvazione dei bilanci e dei

rendiconti finanziari, evaderebbero, ove ricorressero i presupposti

dell'applicazione dell'art. 84, u.c., qualsiasi forma di controllo

sulla loro legittimità, sia da parte del Governo, sia da parte di

questa Corte, per modo che si stabilirebbe così un'inammissibile

deroga al regime costituzionale dei controlli.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi in epigrafe:

a) dichiara inammissibile per tardività il conflitto di

attribuzione n. 41 del 1986 indicato in epigrafe;

b) dichiara che non spetta al Presidente della Regione Trentino

Alto Adige effettuare in mancanza del previo espletamento del

procedimento di controllo di cui all'art. 55 dello Statuto della

Regione, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

delle deliberazioni dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e

dei rendiconti di cui all'art. 84, ultimo comma dello Statuto della

regione (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme di attuazione

in materia (D.P.R. 28 marzo 1975, n. 470);

c) annulla, di conseguenza, le pubblicazioni delle delibere

dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti

impugnate con i ricorsi nn. 18/86 e 2, 5, 6/87.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:611 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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