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((1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione. 2. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale)).

Testo in vigore dal 19 dicembre 1989 al 16 febbraio 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 242/1989

    Parametro
    28 aprile 1989

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…

    Art. 5 cost. · Art. 116 cost. · Art. 6 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989. 67 parole tolte, 65 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta tolto: a ciascuna provincia autonoma una quota aggiunto: alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta tolto: generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti aggiunto: sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione. 2. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto contoaggiunto: , in base ai parametri della popolazione e del territorio tolto: -aggiunto: , anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. tolto: Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il tolto: Presidente aggiunto: presidente della giunta provinciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art78 · fonte del testo

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