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Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terra' conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della giunta provinciale.

Testo in vigore dal 20 novembre 1972 al 19 dicembre 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 242/1989

    Parametro
    28 aprile 1989

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…

    Art. 5 cost. · Art. 116 cost. · Art. 6 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art78 · fonte del testo

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