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I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione. Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal ((Presidente della Regione)) o dal ((Presidente della Provincia)) e sono vistate dal commissario del Governo competente.

Testo in vigore dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 190/1976

    Parametro
    22 luglio 1976

    dichiara: a) inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo; 3, commi terzo, quarto, quinto e sesto; 5, comma secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, recante " Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica", proposte con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, n…

    Art. 2 Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali · Art. 55 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001. 4 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della tolto: giunta regionale aggiunto: Regione o dal Presidente della tolto: giunta provinciale aggiunto: Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art55 · fonte del testo

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