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Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la giunta provinciale ((e il Presidente della Provincia)). ((In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale e' eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale e' approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale)).

Testo in vigore dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 211/2025

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 2025

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettora…

    Art. 1 Testo unico costituzionali · Art. 47 Testo unico costituzionali · Art. 14 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001. 2 parole tolte, 415 parole aggiunte.

Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la giunta provinciale e il tolto: suo Presidente aggiunto: Presidente della Provincia. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale e' eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale e' approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art47 · fonte del testo

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