Art. 46
Il Consiglio regionale puo' delegare alla giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
Testo vigente dal 20 novembre 1972
Il Consiglio regionale puo' delegare alla giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
Testo vigente dal 20 novembre 1972
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art46 · fonte del testo
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