Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di ammissibilità dei conflitti di attribuzione

tra i poteri dello Stato proposti dal Presidente della Camera dei

deputati, dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Senato

della Repubblica con ricorsi del 18 luglio 1980, nei confronti della

Corte dei conti - prima sezione giurisdizionale, la quale con decreti

30 ottobre 1979- 19 febbraio 1980, ha prescritto il termine di mesi sei

per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal

1969 al 1977, iscritti, rispettivamente, ai nn. 18, 19 e 20 del

registro a.r.;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Sezione prima giurisdizionale della Corte dei

conti, su istanza del Procuratore generale in data 2 novembre 1978,

considerata la giurisdizione che spetta alla Corte "nelle materie di

contabilità pubblica" (in base all'art. 103 secondo comma Cost. ed ai

sensi dell'art. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ha prescritto ai

tesorieri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e

della Presidenza della Repubblica - con altrettanti decreti datati 30

ottobre 1979 e depositati il 19 febbraio 1980 - il termine di mesi sei

per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal

1969 al 1977; e che i decreti stessi sono stati inviati alla Presidenza

della Repubblica, nonché alle Presidenze della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica - con note del direttore della segreteria

presso la Procura generale della Corte dei conti, datate 21 marzo 1980

- affinché esse provvedano "alla notificazione giudiziale nei

confronti del Tesoriere".

Ritenuto che, in relazione a tali atti, il Presidente della Camera

dei deputati - previa deliberazione 19 giugno 1980 dell'Ufficio di

presidenza, adottata dall'intera Assemblea nella seduta del 2 luglio

1980 - ha sollevato conflitto di attribuzione, con ricorso depositato

il 18 luglio 1980, chiedendo che questa Corte neghi alla Corte dei

conti la spettanza del "potere di giurisdizione contabile nei confronti

della Camera dei deputati" e di conseguenza annulli il decreto 19

febbraio 1980 della Sezione prima giurisdizionale e la nota 21 marzo

1980 della Procura generale della Corte stessa; che analogo conflitto

è stato sollevato dal Presidente della Repubblica, con ricorso

depositato il 18 luglio 1980 (al quale ha preso parte, "per quanto di

ragione", sottoscrivendolo e "formulando le medesime richieste", il

Segretario generale della Presidenza), perché "venga dichiarato il

difetto di potere della Corte dei conti ad esercitare la giurisdizione

contabile nei confronti del tesoriere della Presidenza della

Repubblica", annullando il predetto decreto 30 ottobre 1979 - 19

febbraio 1980 della Sezione prima giurisdizionale, la relativa istanza

2 novembre 1978 del Procuratore generale, la nota 21 marzo 1980 della

Procura generale della Corte dei conti, nonché "ogni altro atto

preordinato, connesso e conseguenziale"; che ha promosso conflitto

anche il Presidente del Senato della Repubblica - previa deliberazione

17 giugno 1980 del Consiglio di presidenza, adottata dall'intera

Assemblea nella seduta del 2 luglio 1980 - mediante ricorso depositato

il 18 luglio 1980, affinché sia dichiarato che non spetta alla Corte

dei conti "il potere di estendere la giurisdizione contabile al

Tesoriere del Senato della Repubblica imponendogli l'obbligo di

presentare i rendiconti delle gestioni degli anni dal 1969 al 1977, né

quello di prescrivere al Senato di provvedere alla notificazione del

decreto adottato nei confronti del detto Tesoriere" e sia pertanto

annullato il decreto medesimo nonché - "per quanto possa occorrere" -

la relativa nota del 21 marzo 1980.

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a

decidere senza contraddittorio - a norma dell'art. 37 della legge n. 87

del 1953 - se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto

sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà

del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di

attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali";

che i tre procedimenti possono essere fin d'ora riuniti, dal

momento che la Corte dei conti assume, in termini fondamentalmente

comuni, l'esigenza di non esonerare dalla giurisdizione contabile gli

stessi tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica; mentre i tre ricorrenti

contestano tale pretesa, in nome del principio di indipendenza ed

autonomia degli organi costituzionali;

che ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica (previe le conformi deliberazioni delle rispettive assemblee

parlamentari) va riconosciuta la legittimazione a sollevare conflitto,

sebbene entrambe le assemblee in questione facciano parte del medesimo

"potere": giacché l'una e l'altra sono - in vario senso - competenti

ad esprimerne definitivamente "la volontà", con particolare riguardo

ai casi sul tipo di quello in esame, che vede ciascuna assemblea, in

posizione di piena indipendenza rispetto all'altro ramo del Parlamento,

rivendicare la propria autonomia contabile;

che legittimato a ricorrere deve considerarsi anche il Presidente

della Repubblica, quale organo costituzionale, titolare di attribuzioni

non riconducibili alla sfera di competenza dei tre tradizionali poteri

dello Stato, in ordine alle quali il solo Presidente può promuovere

conflitti risolvibili da questa Corte; che, per ciò stesso, vanno

ritenute inammissibili la partecipazione al ricorso presidenziale, "per

quanto di ragione", e la sottoscrizione dell'atto medesimo da parte del

Segretario generale della Presidenza (tanto più che si tratta di un

ufficio il cui titolare è un funzionario "nominato e revocato con

decreto del Presidente della Repubblica", sia pure "sentito il

Consiglio dei ministri" - in base all'art. 3, secondo comma, della

legge 9 agosto 1948, n. 1077 - cui dunque non spetta "dichiarare

definitivamente" né concorrere a manifestare la volontà del potere di

appartenenza);

che, dal lato opposto, non è dubbia la legittimazione passiva

della Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, perché i

singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio delle funzioni

giurisdizionali, possono in genere essere parti nei conflitti di

attribuzione (come questa Corte ha ritenuto più volte, a partire dalle

ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975);

che nei casi in esame concorre il requisito oggettivo, previsto

dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953: oltre a contestare

l'interpretazione che la Corte dei conti ha fatto propria, quanto alle

norme di legge ordinaria che disciplinano la giurisdizione contabile

(il che non basterebbe - da solo - a concretare la materia di un

conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato), tutti i ricorsi

sostengono, infatti, che i principi costituzionali di indipendenza e di

autonomia della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica, quali risulterebbero dal sistema se non

da particolari disposti della Costituzione, sarebbero lesi qualora si

obbligassero alla resa del conto giudiziale della loro gestione i

tesorieri di tali organi costituzionali; ed è significativo che anche

la Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti - nelle

motivazioni degli impugnati decreti 30 ottobre 1979-19 febbraio 1980 -

abbia espressamente dato atto della vigenza dei principi stessi, pur

negando che la sua giurisdizione li venga a menomare ed anzi invocando

in tal senso un'apposita disposizione costituzionale, come quella

contenuta nell'art. 103, secondo comma, Cost., per cui "la Corte dei

conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle

altre specificate dalla legge".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio sull'ammissibilità e sul merito

dei ricorsi;

dichiara ammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953, i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dal Presidente

della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica e dal

Presidente del Senato della Repubblica, nei confronti della Sezione

prima giurisdizionale della Corte dei conti, con gli atti indicati in

epigrafe;

dichiara inammissibile la partecipazione del Segretario generale

della Presidenza al giudizio promosso dal Presidente della Repubblica.

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della

presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati, al

Presidente della Repubblica ed al Presidente del Senato della

Repubblica;

b) che a cura dei ricorrenti i rispettivi ricorsi e la presente

ordinanza siano notificati alla Sezione prima giurisdizionale della

Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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