[1](Art. 7, comma terzo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2 della legge 18 giugno 1931, n. 875).
[2]Sono organi del Consiglio provinciale dell'economia corporativa: 1° il presidente; 2° il vice-presidente; 3° il Comitato di presidenza; 4° il Consiglio generale; 5° le Sezioni; 6° le Commissioni speciali permanenti, eventualmente costituite a norma dell'art. 13. Ogni Consiglio ha inoltre il Collegio dei revisori. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
