Il Consiglio generale e gli altri organi collegiali di cui all'art. 6 possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto o con decreto successivo, le funzioni dei detti organi sono attribuite ad una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, e di due membri, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altro in rappresentanza dei prestatori d'opera. Il termine entro il quale deve aver luogo la ricostituzione degli organi collegiali del Consiglio, non superiore in ogni caso a sei mesi, e' stabilito nello stesso decreto di scioglimento. I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art65 · fonte del testo

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