[1]Testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
[2]Art. 1.
[4]In ogni Provincia sono istituiti, con sede nel capoluogo: il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
