[1](Art. 6, comma primo, nn. 1 e 2, e secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, n. 2. e art. 3, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

[2]I Consigli hanno le attribuzioni indicate nel presente articolo e nei seguenti, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali: 1° promuovono, d'intesa con le Associazioni professionali interessate, il coordinamento, nell'ambito provinciale, dell'attivita' delle Associazioni professionali stesse e degli enti complementari, in quanto sia diretta, secondo il principio contenuto nella dichiarazione VIII della Carta del lavoro, o in applicazione dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, all'accrescimento ed al perfezionamento della produzione; 2° promuovono, d'intesa con le Associazioni professionali interessate, il coordinamento dell'attivita' assistenziale esercitata dalle Associazioni stesse e dagli istituti od enti da esse costituiti o promossi ai sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle dichiarazioni VIII e XXIX della Carta del lavoro; 3° promuovono iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia, d'intesa con le altre istituzioni e con gli altri uffici competenti che esistano nella Provincia, o formulano in materia le opportune proposte al Governo e alle pubbliche Amministrazioni; 4° promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni nell'interesse dello sviluppo economico della Provincia; 5° propongono al Ministero dell'educazione nazionale le modificazioni e gli adattamenti dei programmi degli istituti di istruzione tecnica, in relazione con le condizioni locali e con le esigenze particolari; 6° propongono ai Ministeri interessati, di propria iniziativa o su richiesta o col concorso degli altri organi locali competenti e in conformita' delle leggi vigenti in materia, regolamenti speciali di carattere provinciale diretti ad agevolare la efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura, la industria, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art30 · fonte del testo

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