Art. 67 — Smarrimento di targhe

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In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice, l'intestatario del documento di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza, la quale ne rilascia ricevuta. La ricevuta permette la circolazione del veicolo con una targa provvisoria a tondo bianco, delle dimensioni prescritte per la targa di riconoscimento, con le indicazioni contenute nella targa originaria. Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova immatricolazione. Il comma primo si applica anche in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa per veicoli in circolazione di prova. Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli in circolazione di prova non sia stata ritrovata, si fa luogo al rilascio di una nuova targa. L'intestatario del documento di circolazione, che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice o della targa per veicoli in circolazione di prova omette di farne denuncia nel termine stabilito, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art67 · fonte del testo

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