Art. 67 — Smarrimento di targhe
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice, l'intestatario del documento di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza, la quale ne rilascia ricevuta. La ricevuta permette la circolazione del veicolo con una targa provvisoria a tondo bianco, delle dimensioni prescritte per la targa di riconoscimento, con le indicazioni contenute nella targa originaria. Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova immatricolazione. Il comma primo si applica anche in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa per veicoli in circolazione di prova. Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli in circolazione di prova non sia stata ritrovata, si fa luogo al rilascio di una nuova targa. L'intestatario del documento di circolazione, che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice o della targa per veicoli in circolazione di prova omette di farne denuncia nel termine stabilito, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art67 · fonte del testo
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