Art. 58 — Carta di circolazione e immatricolazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1982 al 6 aprile 1987. Leggi il testo vigente →

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per Provincia. L'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione. Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo e' destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore. Nella carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio sono individuati anche i tipi delle motrici, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacita' di trazione. ((Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, secondo comma, e' rilasciato uno speciale documento di circolazione, che e' valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso. Il medesimo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'articolo 10)). Per gli autoveicoli e rimorchi indicati nell'art. 10, comma primo, lettera c), e' rilasciata una carta di circolazione che e' valida se accompagnata dall'autorizzazione prevista dall'articolo stesso. Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette di destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non ad imprenditori, collettivita' e simili, per le loro necessita'. La carta di circolazione viene trasmessa all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza. Chiunque circola con un veicolo per il quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un rimorchio o un semirimorchio agganciato ad una motrice, il cui tipo o la cui targa non sia indicato nella carta di circolazione, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Testo in vigore dal 5 marzo 1982 al 6 aprile 1987

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 5 marzo 1982. 35 parole tolte, 46 parole aggiunte.

… alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacita' di trazione. tolto: Qualora si tratti di rimorchio o di semirimorchio, munito dei dispositivi necessari per il funzionamento del freno continuo e automatico di tipo non unificato, la motrice e' individuata con gli estremi della targa di riconoscimento aggiunto: Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, secondo comma, e' rilasciato uno speciale documento di circolazione, che e' valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso. Il medesimo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'articolo 10. Per gli autoveicoli e rimorchi indicati nell'art. 10, comma primo, lettera c), e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art58 · fonte del testo

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