Art. 57 — Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibile la questione come sopra proposta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERC…
Art. 1 Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 · Art. 57 Testo unico circolazione stradale · Art. 91 Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1967 al 1 gennaio 1993. 486 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi:
tolto: 1) uso privato:
tolto: a) per trasporto di persone;
tolto: b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente;
tolto: c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente;
tolto: d) per trasporto di cose;
tolto: e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
tolto: f) per trasporto promiscuo di persone e di cose;
tolto: g) per traino;
tolto: h) per uso speciale o per trasporti specifici;
tolto: 2) uso pubblico:
tolto: a) per trasporto di persone o di cose in servizio la piazza;
tolto: b) per trasporto di persone o di cose in servizio di linea. Previa autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione civile gli autobus destinati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa. Previa autorizzazione dell'Ispettorato, gli autocarri possono essere impiegati, in via eccezionale, per il trasporto di persone; l'autorizzazione e' rilasciata in base a nulla osta del Prefetto. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, o a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, a meno che si tratti di veicoli destinati al trasporto di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma secondo, adibisce a noleggio con conducente un autobus destinato a servizio di linea, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque adibisce a trasporto promiscuo un veicolo destinato a trasporto non contemporaneo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione, e' punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di circolazione, nonche' dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione e' disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito abusivamente a noleggio con conducente quando il noleggiante, senza il titolo prescritto, compie uno o piu' viaggi ordinati dal noleggiatore; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza quando l'esercente, senza il titolo prescritto, offrendo i suoi servizi a chicchessia, compie uno o piu' percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea quando l'esercente, senza il titolo prescritto, compie una o piu' corse per destinazione fissa e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, ed anche se l'offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art57 · fonte del testo
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