Art. 25 — Motoveicoli
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. 341 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: 1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:
tolto: a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;
tolto: b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
tolto: c) motoveicoli a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
tolto: d) motoveicoli a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'articolo 26; e) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocita' massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrature laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli. 2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. 3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere 2.500 chilogrammi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art25 · fonte del testo
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