Art. 50 — Pneumatici e sospensioni

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Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti. Detti veicoli debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alla loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni rigide. Chiunque circola con un veicolo nel quale i pneumatici o sistemi equivalenti manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero circola con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 29 maggio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art50 · fonte del testo

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