Art. 50 — Pneumatici e sospensioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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4 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1992 al 1 gennaio 1993. 278 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti. Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondita' degli intagli principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni rigide. Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi precedenti, nel quale i pneumatici, o sistemi equivalenti, manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero i pneumatici o le ruote non siano in perfetta efficienza, ovvero i pneumatici siano consumati oltre il limite stabilito nel secondo comma, o circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000; per i motoveicoli ed i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art50 · fonte del testo
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