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I carrelli sono veicoli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in:

  • a)carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40 quintali;
  • b)carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali;
  • c)carrelli rimorchiati: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali. Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 5 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art30 · fonte del testo

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