Art. 29 — Macchine agricole

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Le macchine agricole si dividono in:

  • 1)semoventi:
  • a)trattrici agricole;
  • b)macchine operatrici agricole;
  • c)carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice;
  • d)generatori di energia per uso agricolo;
  • e)motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agricoli, al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di macchine, attrezzature agricole e accessori funzionali per le lavorazioni meccanicoagrarie; ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso di cui all'ultimo comma dell'art. 25;
  • 2)trainate:
  • a)macchine operatrici agricole;
  • b)generatori di energia per uso agricolo;
  • c)rimorchi agricoli: veicoli trainati da trattrici agricole destinati ai trasporti indicati nella lettera e);
  • d)carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessita' funzionali delle stesse. Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale e' trainato.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 8 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art29 · fonte del testo

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