Art. 26 — Autoveicoli

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Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:

  • a)autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • b)autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti, compreso quello del conducente;
  • c)autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • d)autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
  • e)trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;
  • f)autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla, speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;
  • g)autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'articolo 119, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresi' una unica unita', ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 48, i treni composti da un autoveicolo e da un caravan o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 32, il trasporto e' considerato eccezionale;
  • h)autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. ((...));16
  • i)autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;
  • l)auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente)). Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere a) e/o b), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificaioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132

16

Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificaioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132, ha disposto (con l'art.5, comma 2-ter) che la modifica avra' effetto dal 29 luglio 1987.

Testo in vigore dal 6 aprile 1987 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1987

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1987 al 6 aprile 1987. 30 parole tolte.

h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. tolto: L'agganciamento delle due unita' e' attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasportiaggiunto: ...;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificaioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132

    Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificaioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132, ha disposto (con l'art.5, comma 2-ter) che la modifica avra' effetto dal 29 luglio 1987.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art26 · fonte del testo

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