Art. 138 — Oblazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1974 al 1 giugno 1989. Leggi il testo vigente →

Nelle contravvenzioni previste dalle presenti norme, per le quali e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire, diecimila, ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione la somma, rispettivamente, di lire mille, tremila, cinquemila e seimila, quando sia conducente di veicolo a motore, e di lire cinquecento, mille, duemila o tremila negli altri casi.8 Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore e' ammesso a pagare, entro, quindici giorni dalla contestazione e con le modalita' indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa. A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore puo' provvedere al pagamento, con le modalita' indicate nel secondo comma, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa. L'oblazione non e' ammessa quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con se'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 febbraio 1974, n. 62

8

La L. 14 febbraio 1974, n. 62, ha disposto (con l'art.11) che "Le somme indicate che il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire 10.000, 20.000, 40.000 e 50.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 2.000, 5.000, 10.000 e 12.000 quando sia conducente di veicoli a motore, e a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 6.000 negli altri casi. Per le altre contravvenzioni indicate nel suddetto articolo 138, terzo comma, il contravventore e' ammesso a pagare nei termini e con le modalita' di cui al comma medesimo e al successivo quarto comma una somma corrispondente, rispettivamente, alla quarta parte e alla meta' del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa."

Testo in vigore dal 21 marzo 1974 al 1 giugno 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1974

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 21 marzo 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 febbraio 1974, n. 62

    La L. 14 febbraio 1974, n. 62, ha disposto (con l'art.11) che "Le somme indicate che il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire 10.000, 20.000, 40.000 e 50.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 2.000, 5.000, 10.000 e 12.000 quando sia conducente di veicoli a motore, e a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 6.000 negli altri casi. Per le altre contravvenzioni indicate nel suddetto articolo 138, terzo comma, il contravventore e' ammesso a pagare nei termini e con le modalita' di cui al comma medesimo e al successivo quarto comma una somma corrispondente, rispettivamente, alla quarta parte e alla meta' del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art138 · fonte del testo

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