Art. 102 — Velocita
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 248 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E obbligo del conducente regolare la velocita' dei veicoli in modo che tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e del traffico e ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimita' delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombrati, nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case. Ogni veicolo deve altresi' rallentare la velocita', e occorrendo, anche fermarsi, quando riesca malagevole l'incrocio con altri veicoli, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento. Alla osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie, da tiro, da soia e da sella. I conducenti non devono gareggiare in velocita'. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo f punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Quando il fatto sia commesso nei crocevia, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilita', determinata da nebbia, foschia, polvere o da altre cause, il contravventore e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art102 · fonte del testo
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