La tassa erariale stabilita dall'art. 6, punto 2), del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella misura del 3 per cento per i trasporti merci a velocita' ordinaria, e' applicata, nella stessa misura del 3 per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti ferrovie in regime di concessione.

Testo vigente dal 21 luglio 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-06-26;486~artunico · fonte del testo

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