Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2008 al 27 ottobre 2019. Leggi il testo vigente →

[1]Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

  • a)ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). 3
  • c)ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  • d)ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato.

[2](art. 689 c.p.p.)

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

3

Il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 27 ottobre 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 87/2008

    Altra decisione
    4 aprile 2008

    Deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 ( recte : 15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nonché degli artt. 24, 25 e 26 ( rectius : artt. 24, comma 1, lettera n) , 25, comma 1, lettera n) , e 26, comma 1, lettera b ) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, abrogando il procedimento di riabilitazione del fallito, non hanno previsto la ultrattività della previgente disciplina nei confronti di coloro che siano stati dichiarati falliti con integrale applicazione, della pregressa normativa. Infatti, successivamente al deposito delle ordinanze di remissione, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2007, che, da un lato, all'art. 21, comma 1, ha espressamente abrogato talune delle norme censurate, dall'altro, al comma 2 del medesimo articolo, ha previsto che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto negli artt. 24, comma 1, lettera n ), e 26, comma 1, lettera b ), del d.P.R. n. 313 del 2002, all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento. Inoltre, è intervenuta la sentenza n. 39 del 2008 che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli art. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ha precisato che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche «dopo la chiusura del fallimento [...] senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela», di talché, alla luce di tutte le indicate sopravvenienze, deve nuovamente essere valutata la perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 24 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 25 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) · Art. 26 Testo unico casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 2004 al 1 gennaio 2008. 15 parole tolte, 10 parole aggiunte.

b) tolto: ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva; aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art26 · fonte del testo

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