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e qualificazione dei beni ritrovati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49) 1. I beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
