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dell'azione (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5) 1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore. 2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. 3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 73, comma 3, lettere b) e c).

Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art76 · fonte del testo

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