Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 269 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: 1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione. 2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209. 3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
tolto: a) beni indicati nell'allegato A;
tolto: b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprieta' dello Stato, di altre autorita' territoriali, di enti qualificati pubblici in conformita' alla legislazione nazionale, nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;
tolto: c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. 4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea. 5. Si considerano altresi' illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 69, comma 4. 6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art73 · fonte del testo
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