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coattivo (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20) 1. L'ufficio di esportazione puo' proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni. 2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione hanno la facolta' di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
