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del demanio storico, artistico e archivistico (Codice civile, artt. 822 e 824) 1. I beni culturali indicati nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
