Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 185/2003

    Ha colpito questo articolo
    4 giugno 2003

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio, previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani, gli studi d'artista di riconosciuto valore storico e artistico ivi contemplati. Una volta, infatti, che - in vista della tutela del valore culturale dei beni in questione - si mantengano ferme pari ed altrettanto efficaci misure di difesa e garanzia quali sono in ispecie i vincoli di inamovibilità e immutabilità di destinazione del bene, appare manifesta l'incongruenza della disciplina in esame, in quanto eccedente la finalità di tutela perseguita, comportante inoltre la lesione del diritto di proprietà del locatore, a causa dell'illimitata continuazione del rapporto locativo data l'assoluta indeterminatezza del periodo di tempo nel quale risultano interdetti i provvedimenti di rilascio.

    Art. 52 Testo unico beni culturali e ambientali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 2003 al 1 maggio 2004. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: d'artista (Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15)

tolto: 1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili e' tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l'inamovibilita' da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. 2. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art52 · fonte del testo

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