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di tutela indiretta (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21) 1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalle previsioni del regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici. 3. La comunicazione di avvio del procedimento e' eseguita con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicita'. Con la comunicazione personale l'amministrazione ha facolta' di adottare provvedimenti cautelari. 4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell'articolo 7, comma 3.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art49 · fonte del testo

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