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storici di organi costituzionali (Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395) 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. 2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. 3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
