L'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente: "La Corte puo' disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualita' e gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio. La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti. Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinera', tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potra' essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato".

Testo vigente dal 9 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;265~art4 · fonte del testo

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