Corte costituzionale

Sentenza n. 173/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle

disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali),

in relazione all'art. 1 della legge-delega 8 ottobre 1997, n. 352

(Disposizioni sui beni culturali) e all'art. 127 dello stesso

decreto, promosso nell'ambito di un giudizio penale, con ordinanza

emessa dal Tribunale di Piacenza il 14 giugno 2001, iscritta al

n. 792 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Piacenza ha sollevato, con riferimento

all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo

29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative

in materia di beni culturali e ambientali), in relazione all'art. 1

della legge-delega 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni

culturali), e all'art. 127 dello stesso decreto.

Il rimettente - premesso di procedere nei confronti di due

persone imputate dei reati di cui agli artt. 110 del codice penale, 3

e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla

contraffazione od alterazione di opere d'arte), per avere, in

concorso tra loro, fatto commercio o, comunque, detenuto per il

commercio, opere contraffatte di vari pittori piacentini, nonché nei

confronti di altra persona, imputata del reato di cui all'art. 4,

numeri 1) e 2), della stessa legge, per aver autenticato le predette

opere d'arte - rileva che nelle more del procedimento è intervenuto

il decreto legislativo n. 490 del 1999, emanato ai sensi dell'art. 1

della legge-delega n. 352 del 1997, nel quale sono state inserite,

tra le altre, sia le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089

(Tutela delle cose di interesse artistico e storico), sia le

disposizioni della legge 20 novembre 1971, n. 1062, leggi che sono

state contestualmente abrogate dall'art. 166 del medesimo decreto.

In particolare, pur avendo l'art. 127 del decreto legislativo

n. 490 del 1999 riprodotto le disposizioni già contenute negli

articoli da 3 a 7 della legge n. 1062 del 1971, l'ambito di

applicazione della nuova normativa non sarebbe affatto sovrapponibile

alla precedente: mentre infatti la disciplina originaria prevedeva

come illecito penale la messa in commercio o la detenzione a fini

commerciali ovvero l'autenticazione di qualsiasi opera di pittura,

scultura o grafica contraffatta o alterata, a prescindere e

indipendentemente dall'epoca in cui l'opera fosse stata realizzata o

dal fatto che il suo autore fosse vivente o meno, l'art. 2, comma 6,

del testo unico n. 490 del 1999, riprendendo testualmente la

disposizione dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 1089 del 1939,

prevede espressamente che "non sono soggette alla disciplina di

questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori

viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni". Ne

consegue, secondo il rimettente, che tali opere "vengono ad essere

escluse dall'ambito di operatività del testo unico" e segnatamente

dalla disciplina concernente le sanzioni penali, prevista

dall'art. 127.

Il giudice a quo ritiene che la modifica della sfera di

applicazione della legge n. 1062 del 1971 sia sostanziale e quindi

non autorizzata dai principi e criteri direttivi della legge-delega

n. 352 del 1997, il cui art. 1, comma 2, lettera b), prevede che alle

disposizioni inserite nel testo unico "devono essere apportate

esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento

formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la

semplificazione dei procedimenti". La norma censurata si porrebbe

quindi in contrasto con il disposto dell'art. 76 Cost.

Considerato inoltre il tenore letterale delle richiamate

disposizioni della disciplina dei beni culturali, il rimettente

ritiene che l'art. 127 del testo unico non "possa essere interpretato

in modo da estenderne l'ambito di applicazione al di là dei chiari

limiti posti dal citato art. 2, comma 6".

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva

che, qualora la disciplina censurata fosse ritenuta conforme a

Costituzione, gli imputati "dovrebbero essere sicuramente assolti

perché il fatto non è (piu) previsto dalla legge come reato con

riferimento, quanto meno, alla stragrande maggioranza" dei falsi loro

contestati. Ove, invece, la norma fosse ritenuta costituzionalmente

illegittima, "occorrerebbe procedere a un approfondito esame della

posizione degli imputati con riferimento a ciascuno dei quadri

oggetto di contestazione".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che il rimettente muove da una non

condivisibile interpretazione delle disposizioni censurate, la cui

esatta lettura dovrebbe essere nel senso che gli illeciti concernenti

le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre

cinquanta anni sono tuttora sanzionati penalmente ai sensi

dell'art. 127 del decreto legislativo n. 490 del 1999, che in nulla

avrebbe modificato la disciplina previgente.

Secondo l'Avvocatura, infatti, il decreto legislativo si sarebbe

limitato a riprodurre nell'art. 127 gli artt. 3 e 4 della legge

n. 1062 del 1971, come peraltro confermato dall'art. 166 dello stesso

testo unico che, nell'abrogare la legge n. 1062 del 1971, prevede che

rimanga in vigore l'art. 9 che, nel secondo comma, fa obbligo al

giudice, nei processi per contraffazione di opere d'arte moderna e

contemporanea, di assumere sempre come testimone l'autore cui l'opera

è attribuita, rendendo così evidente la volontà del legislatore di

non escludere tali opere dalla tutela penale prevista dall'art. 127

del testo unico. Considerato in diritto

1. - Il rimettente, chiamato a giudicare alcuni soggetti imputati

dei reati di cui agli artt. 110 del codice penale, 3 e 4, comma 1,

numeri 1) e 2), della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali

sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), per avere fatto

commercio o, comunque, detenuto per il commercio, opere contraffatte

di pittori contemporanei, e per avere autenticato tali opere, rileva

che nelle more del giudizio è entrato in vigore il decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di beni culturali e ambientali), il cui

art. 2, comma 6, avrebbe escluso dalla sfera di applicazione delle

norme incriminatrici "le opere di autori viventi o la cui esecuzione

non risalga ad oltre cinquanta anni".

Ad avviso del giudice a quo la nuova disciplina si pone in

contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto il legislatore

delegato, nel riunire e coordinare nel testo unico, emanato in forza

dell'art. 1 della legge-delega 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni

sui beni culturali), le disposizioni legislative vigenti in materia

di beni culturali e ambientali, si sarebbe dovuto limitare, alla

stregua del comma 2, lettera b), del predetto art. 1, "ad apportare

esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento

formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la

semplificazione dei procedimenti".

2. - La questione è infondata.

3. - Il testo unico n. 490 del 1999 è diviso in due titoli,

dedicati, rispettivamente, ai beni culturali e ai beni paesaggistici

e ambientali; nel Titolo primo sono inserite, tra l'altro, sia le

disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle

cose di interesse artistico e storico, sia le norme incriminatrici

della legge n. 1062 del 1971, relative alla contraffazione delle

opere d'arte, ora contenute nell'art. 127, sotto la rubrica

"Contraffazione di opere d'arte".

La legge n. 1089 del 1939, trasfusa nel testo unico, recava la

disciplina generale dei beni culturali e apprestava le varie forme di

tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico nazionale. La

legge, tra l'altro, classificava i beni culturali e definiva le

condizioni per la relativa dichiarazione di interesse culturale,

individuava i vincoli da apporre ai beni ritenuti di rilevante o

eccezionale interesse culturale, anche ai fini di assicurarne la

conservazione e l'integrità, stabiliva divieti e limiti alla loro

alienazione - tra cui il diritto di prelazione in favore dello Stato

-, determinava le sanzioni in caso di violazione della disciplina

vincolistica. In particolare, l'art. 1, terzo comma, stabiliva che

"non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di

autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta

anni".

La limitazione della sfera di applicazione della legge venne

giustificata sia nella Relazione che accompagna il testo legislativo,

sia dalla dottrina, in base alle esigenze di non estendere ad opere

di autori viventi o di recente esecuzione una disciplina vincolistica

che ne avrebbe impedito o comunque notevolmente ostacolato le

possibilità di commercializzazione e di utilizzazione economica e di

evitare giudizi affrettati sul valore delle opere, che avrebbero

potuto essere modificati dal trascorrere del tempo.

La legge n. 1089 del 1939 non dettava alcuna disciplina sulla

contraffazione delle opere d'arte, che, a seconda dei casi, veniva

ricondotta dalla giurisprudenza nell'ambito dei reati di truffa,

falsità in scrittura privata, frode nell'esercizio del commercio,

ovvero delle fattispecie incriminatrici previste dalla legge sul

diritto d'autore.

In tale contesto normativo è intervenuta la legge n. 1062 del

1971 che ha sanzionato penalmente la condotta di chi "contraffà,

altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un

oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico".

Il legislatore del 1971 si è mosso in una prospettiva del tutto

autonoma rispetto alle finalità di tutela del patrimonio artistico

nazionale perseguite dalla legge del 1939: a prescindere dal formale

riconoscimento dell'interesse culturale e dal valore artistico

dell'opera, la legge si pone l'obiettivo di tutelare l'interesse

dell'autore alla salvaguardia della genuinità della propria

produzione, nonché l'interesse generale alla regolarità e

correttezza degli scambi commerciali nel mercato delle cose d'arte,

senza alcun richiamo alla normativa del 1939.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina

avevano ritenuto che i limiti posti dall'art. 1, terzo comma, della

legge n. 1089 del 1939 alla sfera di applicazione della legge

medesima fossero funzionali alla protezione del patrimonio storico e

artistico nazionale e che non potessero pertanto estendersi alla

disciplina prevista della legge n. 1062 del 1971, diverse essendo le

esigenze di tutela connesse alla repressione della contraffazione di

qualsiasi opera d'arte, anche contemporanea.

Nella compilazione del testo unico n. 490 del 1999, gli artt. 3,

4, 5, 6 e 7 della legge n. 1062 del 1971, relativi alla

contraffazione, al commercio e alla autenticazione di opere d'arte, o

di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico

contraffatti o alterati, sono stati riprodotti nell'art. 127.

L'art. 166 del testo unico ha poi provveduto ad abrogare la legge

n. 1062 del 1971, ad eccezione degli artt. 8, secondo comma, e 9, il

cui secondo comma stabilisce che nei procedimenti penali per

contraffazione di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è

tenuto ad assumere come testimone l'autore cui l'opera è attribuita

o di cui l'opera stessa rechi la firma.

4. - Le ragioni che giustificano la diversa sfera di applicazione

delle due leggi trasfuse nel Titolo primo del testo unico non

consentono di condividere l'interpretazione della disciplina

censurata posta dal rimettente a base della questione di legittimità

costituzionale.

La formulazione dell'art. 2, comma 6, del Titolo primo del testo

unico n. 490 del 1999, secondo cui - con riferimento al comma 1,

lettera a), che indica tra i beni culturali disciplinati dal testo

unico "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,

storico, archeologico o demo-etno-antropologico" - non sono soggette

"alla disciplina di questo Titolo [...] le opere di autori viventi o

la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni" è frutto della

meccanica trasposizione della esclusione che figurava, espressa nei

medesimi termini, nell'art. 1, terzo comma, della legge n. 1089 del

1939, ove era però riferita alla disciplina della "presente legge"

che a differenza dell'attuale testo unico era dedicata esclusivamente

alla tutela dei beni culturali, definiti come "cose di interesse

storico e artistico".

Al di là di questo dato di carattere testuale, quel che importa

soprattutto tenere presente è che la legge n. 1089 del 1939 non

prevedeva, come già detto, alcuna disciplina penale sulla

contraffazione delle cose di interesse storico o artistico.

Appare dunque evidente che si è in presenza di un mero difetto

di coordinamento formale tra l'originario testo della legge n. 1089

del 1939 e l'impianto del Titolo primo del testo unico, come

d'altronde emerge dalla constatazione che il legislatore delegato si

è limitato a riprodurre il contenuto delle fattispecie

incriminatrici già previste dagli artt. da 3 a 7 della legge n. 1062

del 1971, senza apportarvi alcuna modifica sostanziale, nel pieno

rispetto dei criteri direttivi posti dall'art. 1, comma 2, lettera

b), della legge-delega n. 352 del 1997, che lo legittimava ad

apportare esclusivamente "le modificazioni necessarie per il [...]

coordinamento formale e sostanziale" delle disposizioni legislative

vigenti (nel senso che nell'interpretazione della legge delegata va

privilegiato il criterio della conformità alla legge di delegazione,

v., da ultimo, sentenze n. 96 del 2001, n. 425 e n. 276 del 2000).

L'intento di rispettare i limiti posti dalla delega risulta

espresso nella stessa Relazione allo schema del testo unico, ove si

precisa che le disposizioni penali riproducono quelle previste dalla

legge n. 1062 del 1971 in materia di contraffazione di opere d'arte e

che "l'unica modifica, sulla base del criterio del coordinamento

sostanziale posto dalla legge-delega, riguarda l'adeguamento della

disciplina alle norme del codice penale in tema di pene accessorie

(commi 2 e 3)".

La necessità di aderire ad una interpretazione

logico-sistematica degli artt. 2, comma 6, e 127 del decreto

legislativo, suggerita dalle rispettive sfere di applicazione delle

due leggi n. 1089 del 1939 e n. 1062 del 1971, quali erano state

individuate prima della trasfusione nel Titolo primo del testo unico,

trova infine conferma nell'espressa esclusione dall'abrogazione

dell'art. 9, comma 2, della legge del 1971: non avrebbe infatti

alcuna ragione continuare a prevedere che il giudice debba assumere

come testimone l'autore a cui è attribuita l'opera d'arte

contraffatta se le fattispecie incriminatrici contenute nell'art. 127

non si riferissero anche alle opere di autori viventi.

Si deve pertanto concludere che le norme incriminatrici relative

alla contraffazione, al commercio e alla autenticazione di opere

d'arte contraffatte o alterate, contenute nella legge n. 1062 del

1971 e trasfuse nell'art. 127 del decreto legislativo n. 490 del

1999, continuano ad applicarsi anche alle opere di autori viventi o

la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni. Ne consegue che

la questione di legittimità costituzionale, essendo stata sollevata

sulla base di un'erronea interpretazione della norma censurata, deve

essere dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni

culturali e ambientali), in relazione all'art. 1 della legge-delega

8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali) e

all'art. 127 dello stesso decreto, sollevata, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari