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pubblicitari (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4) 1. Nell'ambito e in prossimita' dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione. 2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
