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di non punibilita' (Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1) 1. Le disposizioni dell'articolo 127 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano dei pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
