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in materia di ricerche archeologiche (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 mano 1975, n. 44, art. 20) 1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:

  • a)chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
  • b)chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art124 · fonte del testo

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