Art. 8 — Specifiche tecniche

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Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purche' compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2 qualora:

  • a)dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformita' o non esistano mezzi tenici per accertare in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;
  • b)l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
  • 1)del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;
  • 2)della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;
  • c)le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o comportino costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche' in tal caso la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
  • d)il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni gia' esistenti. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali motivi vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
  • a)sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali indicati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformita' con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989;
  • b)possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali;
  • c)possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, in ordine di preferenza:
  • 1)a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;
  • 2)ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
  • 3)a qualsiasi altra norma. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e' vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione ''o equivalente'', e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. 195 parole tolte, 342 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Fermo restando quanto previsto nell'allegato 5, le specifiche tecnicheaggiunto: Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, tolto: in quanto aggiunto: purche' compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche aggiunto: di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o tolto: con riferimento aggiunto: ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare tolto: al principio stabilito dal aggiunto: a quanto stabilito al comma 2 qualora:

a) tolto: le norme non contengano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformita' di un prodotto alle stesse norme o qualora aggiunto: dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformita' o non esistano mezzi tolto: tecnici che permettano di stabilire aggiunto: tenici per accertare in modo soddisfacente la conformita'tolto: . aggiunto: di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;

b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi tolto: l'attuazione della direttiva n. 86/361 aggiunto: l'applicazione:

aggiunto: 1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del tolto: 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle aggiunto: 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tolto: oppure la decisione n. aggiunto: che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;

aggiunto: 2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 tolto: novembre 1986, sulla standardizzazione del settore della tecnologia aggiunto: dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri tolto: strumenti aggiunto: atti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;

c) le normeaggiunto: , le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad tolto: affidare aggiunto: acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o comportino costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche'tolto: , in tal casotolto: , la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un tolto: determinato periodo aggiunto: periodo determinato, a norme europee tolto: o a specificazioniaggiunto: , omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

d) il progetto interessato abbia natura tolto: rilevantemente innovatrice e l'applicazione di norme esistenti risulti inadeguata aggiunto: realmente innovativa, tale da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni gia' esistenti. Qualora ricorrano le tolto: condizioni aggiunto: ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni tolto: aggiudicatrici aggiunto: che se ne avvalgono tolto: indicandone i motivi aggiunto: ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara tolto: pubblicato aggiunto: da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee tolto: e aggiunto: o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazionetolto: , salvi i casi di effettiva impossibilita'. Le relative informazioni sono fornite, a richiesta, agli Stati membri e alla Commissione aggiunto: interna; tali motivi vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. In mancanza di norme aggiunto: europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche tolto: possono essere definite, fermi restando i principi di equivalenza e di reciproco riconoscimento delleaggiunto: :

aggiunto: a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali indicati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformita' con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

aggiunto: b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionalitolto: , aggiunto: in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali;

aggiunto: c) possono essere definite con riferimento ad altri documentitolto: . In tal caso e' opportuno farvi riferimento in base al seguente aggiunto: e in particolare, in ordine di preferenza:

tolto: a) alleaggiunto: 1) a norme nazionali che tolto: traspongono aggiunto: recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;

tolto: b) alle altre normeaggiunto: 2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;

tolto: caggiunto: 3) a qualsiasi altra norma. Salvo che aggiunto: non sia giustificata dall'oggetto tolto: del contratto aggiunto: dell'appalto, e' vietata l'introduzionetolto: , nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino aggiunto: nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o tolto: di procedimenti particolari aventi aggiunto: ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o tolto: eliminare talune imprese o taluni aggiunto: escludere determinati fornitori o prodotti. E' aggiunto: vietata, in particolare, tolto: vietata l'indicazione di marche aggiunto: l'indicazione di marchi, brevetti o tipitolto: , nonche' la specificazione aggiunto: o l'indicazione di un'origine o di tolto: di una produzione determinata; tolto: tuttavia tale indicazione aggiunto: tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione tolto: "o equivalente" e' autorizzata quando l'oggetto del contratto non puo' essere descritto diversamente mediante specificazioni aggiunto: ''o equivalente'', e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e tolto: perfettamente intelligibili per aggiunto: comprensibili da parte di tutti gli interessati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art8 · fonte del testo

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