Art. 8 — Specifiche tecniche

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Fermo restando quanto previsto nell'allegato 5, le specifiche tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o con riferimento a specifiche tecniche comuni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare al principio stabilito dal comma 2 qualora:

  • a)le norme non contengano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformita' di un prodotto alle stesse norme o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformita'.;
  • b)l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'attuazione della direttiva n. 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, oppure la decisione n. 87/95/CEE del Consiglio del 22 novembre 1986, sulla standardizzazione del settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri strumenti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;
  • c)le norme obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad affidare forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o comportino costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche', in tal caso, la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee o a specificazioni tecniche comuni;
  • d)il progetto interessato abbia natura rilevantemente innovatrice e l'applicazione di norme esistenti risulti inadeguata. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici se ne avvalgono indicandone i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e nella propria documentazione, salvi i casi di effettiva impossibilita'. Le relative informazioni sono fornite, a richiesta, agli Stati membri e alla Commissione. In mancanza di norme tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche possono essere definite, fermi restando i principi di equivalenza e di reciproco riconoscimento delle specifiche tecniche nazionali, con riferimento ad altri documenti. In tal caso e' opportuno farvi riferimento in base al seguente ordine di preferenza:
  • a)alle norme nazionali che traspongono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;
  • b)alle altre norme nazionali;
  • c)a qualsiasi altra norma. Salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, e' vietata l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o di procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. E', in particolare, vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi, nonche' la specificazione di un'origine o di di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione "o equivalente" e' autorizzata quando l'oggetto del contratto non puo' essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e perfettamente intelligibili per tutti gli interessati.

Testo in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art8 · fonte del testo

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