Art. 14 — Capacità tecniche ricorrenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006. 299 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: 1) La dimostrazione delle capacita' tecniche delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante:
tolto: a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quanto cio' non sia possibile, e' sufficente una semplice dichiarazione del concorrente;
tolto: b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
tolto: c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualita';
tolto: d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;
tolto: e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficali incaricati del controllo di qualita', riconosciuti competenti, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
tolto: f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualita'. 2. Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art14 · fonte del testo
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