Art. 18 — Elenchi ufficiali di fornitori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo unico. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorita' che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneita' del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo unico. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. 143 parole tolte, 332 parole aggiunte.

tolto: Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati, la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sulle pubbliche forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo del 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nel comma 1, nonche' le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesseaggiunto: I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo unico. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorita' che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneita' del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo unico. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari