Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Comunicazione del numero di codice fiscale (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

[2]1. Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, e' portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria. 2. Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi di identificazione del soggetto. Se manca o e' errato taluno di tali elementi, il soggetto e' tenuto a presentare domanda, ai sensi dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data della comunicazione, indicando il numero di codice fiscale precedentemente attribuito. Fino alla data di comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, quello precedentemente attribuito ha validita' di numero di codice fiscale provvisorio. 3. Qualora ad un medesimo soggetto pervengano piu' comunicazioni del numero di codice fiscale, il soggetto stesso e' tenuto ad usare il numero di codice fiscale indicato nella comunicazione emessa in data piu' recente. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' della comunicazione del numero di codice fiscale, nonche' le modalita' per la richiesta di duplicati della comunicazione stessa.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art5 · fonte del testo

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