Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Doveri (articolo 5 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

[2]1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:

  • a)valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita' del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 143, comma 1;
  • b)pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
  • c)promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
  • d)realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;
  • e)esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
  • f)debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 144, comma 5, delle risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza. 2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
  • a)istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 144, comma 2, per garantire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 143, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
  • b)comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
  • c)risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel piu' breve tempo possibile;
  • d)promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita', nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera b).

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art145 · fonte del testo

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